Statuti

ART. 1

L’Associazione Regionale Umbra dei Lavoratori Emigrati e loro Famiglie (ARULEF) è una organizzazione regionale dei lavoratori emigrati. Essa organizza i lavoratori emigrati e loro famiglie, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.

L’Associazione si fonda su principi di libertà e democrazia; pone a base del proprio programma e della propria azione la Costituzione della Repubblica Italiana e ne persegue la integrale applicazione, particolarmente in ordine ai principi che vi sono proclamati e alle riforme economiche e sociali che vi sono dettate. L’Associazione persegue l’unità organica tra i lavoratori come obbiettivo fondamentale della propria azione, per la piena promozione del progresso civile, economico e sociale della Regione e dell’intero Paese, in un quadro di collaborazione e di solidarietà internazionale., particolarmente in ordine ai principi che vi sono proclamati e alle riforme economiche e sociali che vi sono dettate.

ART. 2

Scopi dell’Associazione sono:

a) – l’unità degli emigrati (al di sopra di ogni credo politico o religioso) per garantire la difesa più efficace di tutti i loro diritti, di tutti i loro interessi economici, professionali, morali, civili e politici, sia come lavoratori che come liberi cittadini, in Umbria e nei paesi di emigrazione.

b) – la promozione di idonee iniziative per il pieno riconoscimento della parità di trattamento con i lavoratori locali, in ogni aspetto del rapporto di lavoro e nella vita economica e civile del paese di emigrazione, in particolare attraverso la adesione e partecipazione attiva dei lavoratori emigrati alla vita e alla azione sindacale unitaria.

c) – la piena partecipazione degli emigrati, quali cittadini a pieno diritto, ad ogni aspetto della vita economica, sociale, politica e culturale della Regione Umbria e dell’Italia.

d) – lo sviluppo della formazione scolastica e professionale dei lavoratori emigrati; lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e sportive.

L’Associazione sollecita e promuove l’iniziativa e l’attività dei pubblici poteri nei paesi di emigrazione, delle rappresentanze dello Stato Italiano all’estero; degli Enti Pubblici e degli Enti Locali, in Italia e in particolare nella Regione, delle forze sociali, politiche e sindacali per la più completa tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie.

L’Associazione richiama l’attenzione dell’opinione pubblica in un processo di partecipazione, sul problema dell’emigrazione e contribuisce all’azione svolta a risolverlo nelle sue cause e nei suoi effetti.

ART. 3

L’Associazione svolge le sue attività nella Regione, in Italia e all’estero. L’Associazione può aderire ad organizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali che abbiano analoghe finalità.

ART. 4

L’ordinamento interno dell’Associazione è fondato sui principi della più ampia democrazia. Si applicano le seguenti norme fondamentali:

a) – l’iscrizione all’Associazione è volontaria. Possono iscriversi all’Associazione tutti i lavoratori umbri emigrati in altre regioni d’Italia e all’estero e i loro familiari, nonché gli emigrati di ritorno e i loro familiari, senza discriminazione alcuna.

L’iscrizione è disposta a domanda, con decisione del Direttivo di Sezione al quale la domanda stessa viene presentata, mentre la esclusione dall’Associazione è riservata al Consiglio di Zona su proposta del Direttivo di Sezione.

b) – ogni iscritto all’Associazione partecipa con uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, alla formazione delle deliberazioni della sua Sezione e delle istanze superiori; è eleggibile alle cariche direttive; può ritirare la sua adesione.

c) – in ogni momento è garantita a tutti gli iscritti la piena libertà di espressione sulle questioni in discussione e il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa di ciascuno.

d) – tutte le cariche sono elettive, le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate ogni anno, le vacanze che si verificassero tra una elezione e l’altra possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti, qualora non sia possibile procedere ad elezioni suppletive l’assemblea degli iscritti può in qualsiasi momento revocare la fiducia ai propri delegati eletti negli organismi dirigenti con maggioranza assoluta.

e) – le decisioni sulle assemblee e degli organi direttivi sono prese a maggioranza.

ART. 5

La struttura organizzativa dell’Associazione si articola in Sezioni, Consigli di Zona e Federazione. Gli organi di direzione e amministrazione dell’Associazione sono:

– il Direttivo Regionale  ( Federazione )

– la Segreteria

– il Collegio dei Revisori dei Conti

Il numero dei componenti gli organismi è deciso di volta in volta ad ogni elezione per rendere l’Associazione puntualmente aderente ai propri fini.

ART. 6

La Sezione è l’organismo fondamentale di democrazia di base per l’elaborazione di proposte e indicazioni utili per il perseguimento dei fini sociali.

Per la costituzione di nuove Sezioni deve essere richiesto il riconoscimento alla Federazione.

Le singole Sezioni hanno autonomia amministrativa con un proprio fondo.

I loro bilanci sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di scioglimento della Sezione i beni e fondi della stessa sono devoluti alla Federazione.

In caso di scioglimento della Federazione i beni e fondi saranno devoluti alla sede centrale dell’Associazione a Perugia.

Nel caso in cui l’ARULEF di Perugia cessi la propria attività la Federazione ha la facoltà di devolvere i fondi e beni della stessa Federazione ad Enti ed Istituti.

ART. 7

Il massimo organo deliberante della Sezione è l’assemblea degli iscritti. Nell’assemblea ciascun associato ha uguale diritto di voto.

L’assemblea è convocata dal Segretario della Sezione, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, per richiesta d’almeno un terzo degli iscritti o per iniziativa del Direttivo stesso.

ART. 8

La Sezione è retta dal Direttivo eletto dall’ assemblea degli iscritti. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Il Direttivo nomina nel suo seno un Segretario che lo coordina; nomina altresì un Amministratore del fondo della Sezione.

ART. 9

I Consigli di Zona sono costituiti su iniziativa di più sezioni, in relazione ai problemi organizzativi della zona stessa.

I Consigli di Zona eleggono il Direttivo Regionale (Federazione), il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri della Segreteria della Federazione, Il Segretario Generale e l’Amministratore.

ART. 10

Il Direttivo Regionale (Federazione) è l’organo di direzione e coordinamento dell’Associazione per la determinazione dell’indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa.

E’ eletto dai Consigli di Zona ed è convocato dalla Segreteria per propria iniziativa o a seguito di richiesta di un terzo  dei membri del Direttivo stesso.

ART. 11

La Segreteria della Federazione cura il conseguimento dei fini dell’Associazione adottando tutte le deliberazioni all’uopo necessarie e risponde della propria attività al Direttivo Regionale e ai  Consigli di Zona.

Alla Segreteria spetta la gestione dell’amministrazione dell’Associazione e la redazione dei bilanci annuali.

La Segreteria dispone della firma sociale (su mandato del Direttivo Regionale).

Il Segretario della Federazione coordina e assume la rappresentanza dell’Associazione.

I membri della Segreteria sono membri di diritto del Direttivo Regionale.

ART. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Consigli di Zona; ai revisori è demandato il controllo sui bilanci annuali redatti dalla Segreteria, nonché sui bilanci delle Sezioni.

ART. 13

Il finanziamento dell’Associazione è assicurato dalle quote associative, dai contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali o privati, di singoli che vogliano favorire l’attività; nonché dai proventi di iniziative che possano essere intraprese.

ART. 14

Il presente Statuto può essere modificato su conforme proposta dei Consigli di Zona, del Direttivo Regionale a maggioranza assoluta.